Adriano Stefani Psicologo

Qual è la differenza tra uno Psicologo e un Counsellor?

Qual è la differenza tra uno Psicologo e un Counsellor?
Nel pensare comune sia lo Psicologo sia il Counsellor sono visti come professionisti che si occupano di aiutare i propri clienti nelle situazioni problematiche della vita. Vediamo di individuare le differenze tra queste due professioni.

 
Il punto di vista normativo
Lo Psicologo è il professionista che ha compiuto un lungo percorso formativo e che esercita la professione, così come è prevista dalla normativa vigente.
 
Per contro la figura professionale del Counsellor non è specificamente regolamentata dalla normativa italiana, né per quanto riguarda il percorso formativo necessario per diventare un Counsellor, né per quanto riguarda la natura della propria attività professionale. Esiste una legge - la Legge 4/2013 - che disciplina le "professioni non organizzate in ordini e collegi", ma non esiste (come per gli Psicologi) una specifica legge per i Counsellor. Di fatto per la legge italiana non esiste la figura del Counsellor, di conseguenza chiunque può definirsi un Counsellor in qualunque momento.
 
In Italia si è assistito negli ultimi anni ad un fiorire di scuole e di corsi di counselling. Non essendo obbligati a seguire una normativa specifica, i corsi in tema di counselling sono molto diversi gli uni dagli altri. Vi sono corsi brevissimi, di appena qualche giorno, e corsi che durano diversi anni. Anche le materie oggetto di apprendimento sono le più diverse, infatti basta fare un “giro in rete” per accorgersi che il panorama dell’offerta formativa del settore del counselling è molto ampio e variegato. Si trovano scuole di counselling filosofico, socio-sanitario, artistico, alimentare e così via.
 
Non esistendo una direttiva pubblica che definisca e protegga la qualità della categoria professionale, alcuni Counsellor hanno sentito la necessità di organizzarsi privatamente in associazioni a difesa della propria categoria. Così ad esempio un'associazione di categoria, il CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, ha stabilito i propri livelli di competenza professionale e di formazione per potersi iscrivere presso la loro organizzazione. Ad esempio che per divenire Counsellor presso il CNCP occorrono almeno 450 ore di formazione da espletare in non meno di due anni e comprensive di tirocinio alla fine del percorso.
 
Bisogna notare però che spesso i Counsellor non sono laureati in Psicologia, ma hanno un diploma di scuola superiore o hanno preso una laurea in materie non attinenti con le professioni psicosociali.

 
Cosa fanno?
C’è chi dice che il Counsellor si occupa di gestire una situazione problematica mentre lo Psicologo va alla ricerca delle cause. Non è vero. Come sa chi è passato attraverso momenti di crisi, non è possibile superare una tale situazione senza attivare da una parte le proprie risorse qui-e-ora e trovare, dall’altra parte, una comprensione di ciò che sta avvenendo, quindi una comprensione – superficiale o profonda che sia – delle cause. Si tratta di fare una danza tra il fare esterno, in cerca di nuove soluzioni, ed il fare interno, in cerca di nuove comprensioni.
 
Lo Psicologo offre “consulenza psicologica”, attività mediante la quale affronta insieme ai clienti le difficoltà personali, familiari, evolutive e professionali che la persona può incontrare nel corso della propria vita.
 
Una associazione di categoria di Counsellor, la AssoCounseling, definisce così il counselling: “Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento.”
 
Le definizioni di counselling disponibili sono moltissime ma concordi nell’attribuire al Counsellor le capacità relazionali necessarie per aiutare una persona in un momento di difficoltà. Non si parla mai di psiche, disturbo mentale o psicologia. E’ evidente lo sforzo di mantenere il proprio diritto di esistere a fianco alle professioni “autorizzate” ad occuparsi di “psicologia” e di “disagio psichico”. In pratica sembra che il Counsellor faccia le stesse cose dello Psicologo senza utilizzare mai termini “psi”.
 
Lo Psicologo però, oltre alle attività di “consulenza psicologica” svolge una serie di attività che il Counsellor non può svolgere, come ad esempio somministrare test, redigere certificati e relazioni sul trattamento effettuato e sulla diagnosi rilevata o effettuare perizie psicologiche. Ma al di là di queste attività ulteriori dello Psicologo, sembra che la “consulenza psicologica” dello Psicologo e l’attività di “counselling” del Counsellor siano piuttosto sovrapponibili: entrambe puntano al benessere della persona che si trova in una condizione di disagio esistenziale.

 
Il contenzioso
Tra le due categorie professionali è in corso una disputa. I Counsellor si ritengono in diritto di esercitare la propria professione così come loro la definiscono, mentre gli Psicologi li accusano di esercitare senza titolo – e senza il loro lungo percorso formativo – una professione regolamentata dalla normativa a garanzia degli utenti finali.
 
Nel lontano 2010 l’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte pubblicava la comunicazione “Counselling: la posizione dell’Ordine", che tuttora riflette la mia posizione sull’argomento. Questo documento è piuttosto chiaro, per cui ne riporto alcuni passaggi. Consiglio chi non ama le dispute in legalese di saltare a piè pari le prossime righe e di passare direttamente al Riepilogo finale di questo articolo.
 
Scriveva l’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte:
“La legge n. 56/1989 definisce la professione di psicologo stabilendo che essa ‘comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.’ [...]
Tutto ciò che rientra nell’ambito di attività sopra descritto è, quindi, ex lege riservato agli psicologi regolarmente abilitati ed iscritti all’Albo. [...]

 
La figura del ‘consulente di psicologia’, o ‘counsellor’ che dir si voglia, non trova riconoscimento nella predetta legge n. 56/1989, né in altre leggi dello Stato. [...] L’unico dato allo stato ‘ufficiale’ relativo a tale figura professionale si rinviene nell’elenco del CNEL sulle associazioni delle professioni cd. ‘Libere’, cioè non regolamentate, in cui risultano iscritte 11 associazioni/società di ‘counselling’. E’ bene, tuttavia, far notare – così contrastando le dichiarazioni inveritiere sovente diffuse al riguardo nei messaggi pubblicitari, nelle locandine, su pagine Web, etc. – che si tratta non di ‘riconoscimento’ in senso proprio, ma di semplice ‘presa d’atto’, da parte del CNEL, dell’esistenza di soggetti giuridici che dichiarano di svolgere una certa professione. […]

Al riguardo, sulla base delle segnalazioni pervenute (principalmente afferenti l’impiego di tale figura professionale in ospedali, scuole, aziende sanitarie, consultori, etc.), questo Ordine ha potuto riscontrare che gran parte delle attività svolte (e degli strumenti utilizzati) dai counsellors rientrano nell’area del ‘sostegno psicologico’, senz’altro riconducibile all’ambito delle competenze riservate agli psicologi ex art. 1 L. 56/1989.”

Con questo documento l’Ordine degli Psicologi del Piemonte denunciava la categoria dei Counsellor di esercitare abusivamente l’attività degli Psicologi.

 
Riepilogo
Riporto in estrema sintesi i concetti principali di questo articolo:
  • Lo Psicologo che offre “consulenza psicologica” e il Counsellor che offre attività di “counselling” sembrano svolgere la stessa attività professionale, finalizzata ad affrontare le situazioni di disagio esistenziale dei propri clienti.
  • Il percorso formativo dello Psicologo, regolamentato dalla legge vigente, è molto più lungo e impegnativo del percorso formativo del Counsellor, che dalla legge non è regolamentato.
  • A differenza dell’attività del Counsellor, l’attività professionale dello Psicologo è regolata dalla normativa vigente che, tra l’altro, considera le sedute di consulenza psicologica offerte dagli Psicologi una prestazione sanitaria. Di conseguenza le ricevute fiscali emesse dagli Psicologi sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
 
Una riflessione generale
I titoli e le norme vigenti sono sicuramente un elemento importante da tener conto allorché ci si trovi in una situazione di difficoltà e si stia valutando se e in che modo farsi aiutare da un professionista. Tuttavia, al di là dei titoli e delle norme, sono di fondamentale importanza la persona e il suo spessore: per fare un lavoro di crescita psicologica efficace è indispensabile avere un rapporto di fiducia e di collaborazione con un professionista preparato e di esperienza.


Nota finale
La Sentenza n° 39339 del 2017 della suprema Corte di Cassazione ha chiarito, per l’ennesima volta e con estrema chiarezza, come tutte le attività di counselling che si rivolgano alla cura dei problemi o dei disturbi psichici siano da considerarsi di competenza psicologica. 
 
Detto ancora più chiaramente: il counseling rivolto ai disagi psicologici può essere svolto solo dallo psicologo

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